Videocitofoni e Detrazioni Fiscali

Arriva un momento, nella vita condominiale, in cui ci si trova a dover affrontare spese indispensabili come quella per il cambio, o per l’istallazione, dell’impianto riguardante il citofono od il videocitofono. Uno step che rappresenta una questione annosa, fatta esenzione, per la pura scelta del kit da istallare. I dubbi e le domande riguardano in gran parte il quadro delle detrazioni legate all’installazione di un nuovo sistema elettrico che può andare a finire sotto le spese di riqualificazione energetica. In questo caso va a registrarsi un’importante conferma rispetto alle precedenti scadenze dell’ecobonus, ovvero della possibilità di usufruire di un 65% di detrazione fiscale per quanto riguarda la messa in efficienza, in ambito di risparmi energetico, di apparati come, appunto, il citofono. Questo tipo di detrazione, prevista in scadenza alla fine del 2015, ha recentemente usufruito di una proroga di un anno che consentirà, quindi, di poter approfittare del corposo sconto fino al 31 dicembre del 2016. Una novità importante che mette i condomini in condizione di raggiungere il livello di efficienza energetica indispensabile per un deciso aggiornamento e risparmio nei consumi. Possibilità che prima della proroga sembra essere definitivamente sfumata.

Nel quadro di un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia va considerato anche l’ammodernamento dei citofoni, attraverso la sostituzione con più pratici e sicuri videocitofoni, e la sostituzione di terminali piuttosto datati od inefficienti con videocitofoni di ultima generazione e di più comoda utilità pratica. Esistono, tuttavia, delle condizioni da rispettare per poter accedere a questo vantaggioso servizio e dipendono dal fatto che questo tipo di spese rientrino in un tetto massimo, stabilito già con la precedente deliberazione, di 96.000 nel complesso delle spese di ristrutturazione, e che questo tipo di detrazione venga ripartita in 10 quote, tutte della stessa entità, da versare nell’arco dell’anno. Risulta essere piuttosto ampio anche quadro dei soggetti che possono arrivare a beneficiare di questa particolare proroga dell’ecobonus, e vanno dal singolo proprietario o nudo proprietario, fino agli imprenditori che posseggono immobili che non possono rientrare tra le categorie di beni strumentali o merci. In mezzo a queste due tipologie di beneficiari troviamo anche i semplici inquilini o il comodatario, soci facenti parti di società semplici, un titolare di un’abitazione, di una superficie, usufrutto o uso ed i soci delle cooperative, siano queste a carattere indiviso o diviso.

Questo tipo di detrazione può essere accessibile anche a un familiare, che sia questo un coniuge, un affine entro il secondo grado o un parente entro il terzo grado, in condizione di convivenza con il proprietario, a condizione che questi sia disponibile a sostenere le spese od a produrre bonifici ed a ricevere fatture a suo nome. Le richieste per poter usufruire del bonus vanno fatte presenti alla ASL di competenza sul territorio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ed i pagamenti, riguardo le spese detraibili, possono essere effettuati solo tramite bonifico bancario o postale. Così come indicato nel DL n° 70 del 2011, non c’è più necessità di inviare la cosiddetta comunicazione di inizio lavori.

Il rinnovamento della possibilità di sfruttare le detrazioni legate all’ecobonus non vanno a giovare solo sugli inquilini e sulle proprie abitazioni, ma anche sulla loro sicurezza, grazie alla possibilità di poter sfruttare le detrazioni del 65% anche per l’installazione di un videocitofono o la sostituzione di un vecchio citofono o di un vecchio videocitofono.